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		<title>normativa</title>
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			<title>La fotocopia del pass disabili non costituisce reato se la copia è grossolana</title>
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			<description><![CDATA[<strong>La fotocopia del pass disabili non costituisce reato se la copia è grossolana</strong><br />Stabilisce che la riproduzione in fotocopia di una autorizzazione amministrativa integra il reato di falso quando la fotocopia sia formata con modalità di imitazione tali da rendere il documento confondibile con I&#039;originale sicché la fotocopia possa dirsi, per modalità attuative, una forma di contraffazione del documento.
Quando la fotocopia è predisposta senza alcuno dei detti accorgimenti e non è destinata a perdere la tipica valenza di mera documentazione della esistenza di un originale, non può dirsi realizzata la messa in pericolo della fede pubblica né la commissione della condotta tipica penalmente rilevante. (Fattispecie in tema di falsità del contrassegno per l&#039;accesso alla zona ZTL).]]></description>
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			<title>Fotocopiare il CUDE è reato solo quando il falso è a regola d'arte</title>
			<link>http://registropubblicocude.sitonline.it/1/fotocopiare_il_cude_e_reato_solo_quando_il_falso_e_a_regola_d_arte_10229888.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Fotocopiare il CUDE è reato solo quando il falso è a regola d&#039;arte</strong><br />La contraffazione del pass per il parcheggio invalidi non si configurano necessariamente come reato di falso e truffa aggravata.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 28204 del 18 giugno 2014, depositata dalla seconda sezione penale il 1° luglio, infatti, la Suprema Corte ha confermato la decisione del Gip di Trani che aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti di un&#039;imputata per i reati agli articoli 477, 482 e 640 del Codice di procedura civile: falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale commessa da privato e truffa aggravata – perché “il fatto non costituiva reato”. La donna era stata accusata di aver falsificato il pass disabili della madre utilizzandolo per parcheggiare senza pagare esponendolo sul cruscotto della sua auto. La copia del contrassegno per invalidi quando è “facilmente riconoscibile” non costituisce truffa:  in particolare, le tracce bianche del foglio di carta su cui era stato riprodotto il pass rendevano immediatamente riconoscibile la falsificazione del documento, e non a caso l’automobilista era stata multata subito dall’ausiliario della sosta.
Fonte]]></description>
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			<title>E' reato di falso materiale fotocopiare il pass disabile ed esporre la copia</title>
			<link>http://registropubblicocude.sitonline.it/1/e_reato_di_falso_materiale_fotocopiare_il_pass_disabile_ed_esporre_la_copia_10230068.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>E&#039; reato di falso materiale fotocopiare il pass disabile ed esporre la copia</strong><br />Dotare il pass disabili falso della apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede, ha rilievo penale e a siffatta evenienza può giungersi formando una riproduzione fotostatica assolutamente fedele. Ciò vale indipendentemente dalla apposizione di un attestato di conformità all&#039;originale.
Questa sentenza tiene anche conto della nozione di &quot;uso di atto falso&quot; che comprende qualsiasi modalità di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura - quantomeno apparente dell’atto; ne consegue che, ad integrare il reato, basta la semplice esibizione del documento falso.
conform]]></description>
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			<title>Agente di polizia parcheggia in aeroporto usando un Pass Disabili</title>
			<link>http://registropubblicocude.sitonline.it/1/agente_di_polizia_parcheggia_in_aeroporto_usando_un_pass_disabili_10230101.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Agente di polizia parcheggia in aeroporto usando un Pass Disabili</strong><br />Pronunciandosi su una vicenda che vedeva coinvolto un agente di polizia giudiziaria in servizio presso un Comando di polizia municipale che indebitamente utilizzava un «pass» per disabili rilasciato a persona deceduta, parcheggiando l’auto in aeroporto così commettendo truffa ai danni della società di gestione del parcheggio, la Cassazione ha accolto la tesi dell’imputato secondo cui tale condotta non determina un detrimento dell&#039;integrità patrimoniale della P.A. ma ha solo rilievo disciplinare, non potendosi configurare nemmeno, nonostante l&#039;indebito uso del bene, il reato di abuso di ufficio. 
Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno ricordare che il peculato, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall&#039;art. 314 del codice penale, in virtù del quale il pubblico ufficiale o l&#039;incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Detto reato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Il delitto di peculato si configura con l&#039;indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio.
Anche l&#039;indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa. Trattandosi di un reato proprio, soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio. Sono escluse, pertanto, forme di responsabilità per quanti esercitino un servizio di pubblica necessità. Tanto premesso, nella pronuncia in esame il giudice di legittimità si occupa di un caso che vedeva imputato del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 314 c.p. un agente di polizia giudiziaria in servizio presso il Corpo di Polizia Locale di C. che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di un «pass» per disabili rilasciato a persona poi deceduta, se ne era appropriato al fine di commettere il delitto di truffa ai danni della società esercizio aeroportuali di Milano-Linate. Contro la sentenza di condanna proponeva ricorso per cassazione l’imputato, censurandola per violazione dell&#039;art. 314 c.p., in particolare sostenendo che, essendosi egli impossessato del « pass per disabili», non aveva determinato un detrimento dell&#039;integrità patrimoniale della P.A., ponendo in essere, per l&#039;indebito uso del bene, al più, una condotta di abuso di ufficio.
La Cassazione ha accolto la tesi difensiva, in particolare valorizzando l’orientamento, saldamente fondato sul principio di offensività, espresso dalle Sezioni Unite in tema di indebito utilizzo del telefono di ufficio che ha ritenuto configurabile il reato di peculato d&#039;uso solo se tale indebito utilizzo produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell&#039;ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative (Cass. pen., Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012 - dep. 02/05/2013, Vattani e altro, in CED Cass., n. 255296). Nella specie, evidenzia la Corte, i giudici di merito avevano affermato la diversa lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in assenza di qualsiasi concreta incidenza sulla relativa funzionalità, posto che il «pass» oggetto di appropriazione risultava restituito all&#039;ente dopo la morte del legittimo titolare. Viene, dunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale non sussiste il delitto di peculato in assenza di intrinseco rilievo economico dell&#039;oggetto dell&#039;appropriazione e di concreta incidenza di quest&#039;ultima sulla funzionalità dell&#039;ufficio o del servizio (Cass. pen., Sez. 6, n. 10543 del 07/06/2000 - dep. 10/10/2000, B. e altro, in CED Cass., n. 218338; Id., Sez. 6, n. 21867 del 22/03/2001 - dep. 30/05/2001, I., in CED Cass., n. 219021).
La Corte, poi, parimenti esclude la configurabilità del reato di abuso d’ufficio, pure ipotizzato in chiave difensiva. La condotta appropriativa, infatti, non si era realizzata nell&#039;ambito dello svolgimento delle funzioni o del servizio, ma era stata soltanto occasionata da esse (v. Cass. pen.,
Sez. 6, n. 38762 del 08/03/2012 - dep. 04/10/2012, P.M. in proc. D&#039;A., in CED Cass., n. 253371), rimanendo dunque nell&#039;ambito del mero rilievo disciplinare.
Esito del ricorso:Annulla senza rinvio, Corte di Appello di Brescia, sentenza 24 novembre 2011
Precedenti giurisprudenziali
Cassazione penale, Sezioni Unite, 2 maggio 2013, n. 19054
Cassazione penale, Sezione VI, 10 ottobre 2000, n. 10543
Cassazione penale, Sezione VI, 30 maggio 2001, n. 21867
Cassazione penale, Sezione VI, 4 ottobre 2012, n. 38762
Riferimenti normativi : art. 314 del Codice penale 
]]></description>
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			<title>Posto auto per disabile nella ZTL</title>
			<link>http://registropubblicocude.sitonline.it/1/posto_auto_per_disabile_nella_ztl_10229892.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Posto auto per disabile nella ZTL</strong><br /> &quot;Il disabile che risiede nel centro storico in una ZTL ha diritto alla concessione di uno spazio personale per il parcheggio per gli invalidi e l&#039;amministrazione non può rifiutarne l&#039;assegnazione anche se questi può percorrere brevi tratti a piedi.&quot; Lo stabilisce il Tar della Toscana.
Fonte]]></description>
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			<title>Scadenza dei permessi parcheggio invalidi prorogata al giorno del compleanno</title>
			<link>http://registropubblicocude.sitonline.it/1/scadenza_dei_permessi_parcheggio_invalidi_prorogata_al_giorno_del_compleanno_10229897.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Scadenza dei permessi parcheggio invalidi prorogata al giorno del compleanno</strong><br /> “Si invia, per le valutazioni di competenza, il quesito relativo ai ‘Contrassegni di parcheggio per disabili’ pervenuto dal Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche (RE). A parere di questo Ufficio, sembrano condivisibili le motivazioni che portano a ritenere il Contrassegno di parcheggio per disabili, rilasciato su modello dell’Unione Europea, un documento di riconoscimento ai sensi dell’art.l lett. C del DPR n. 445/2000. Detto contrassegno, ai sensi della normativa vigente (art. 381 del DPR n. 495/1992 e Raccomandazione n. 98/376/CE), è rilasciato da una pubblica amministrazione italiana su supporto cartaceo, è strettamente personale, riporta nome e cognome del titolare ed è munito di fotografia e firma. Esso può avere, inoltre, un ologramma antifalsificazione. Sulla base di tale premessa, sembrano infatti applicabili ai Contrassegni di parcheggio per disabili cosiddetti ‘permanenti’ (la cui validità è di 5 anni salvo rinnovo) le disposizioni dell’art. 7, comma l, del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012, che prevedono la scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento alla data del compleanno”.]]></description>
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			<title>Sostituzione di persona con uso di pass disabile altrui</title>
			<link>http://registropubblicocude.sitonline.it/1/sostituzione_di_persona_con_uso_di_pass_disabile_altrui_10229987.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Sostituzione di persona con uso di pass disabile altrui</strong><br />Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che si limiti ad esporre sul parabrezza dell’auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trovi a bordo del veicolo, al fine di accedere all’interno di una zona a traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano, in assenza di comportamenti idonei a trarre in errore, sul suo stato di falso invalido, il personale preposto all’accertamento e controllo.]]></description>
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